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© Associazione Italiana Psicologia Scolastica

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Articolo 20: Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci che delibera lo scioglimento.

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