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Articolo 18: Organo di Controllo

L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L’Organo di Controllo, se nominato: 

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. 
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge (art.31 comma 1 CTS e successive modifiche), esercita inoltre la revisione legale dei conti.

In tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, l’organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

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