© Associazione Italiana Psicologia Scolastica
Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 7 eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.
Il consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente, segretario, tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decada dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo/i primi tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati da convocarsi entro i successivi trenta (30) giorni dalla sostituzione. In alternativa, laddove non si disponga della lista dei primi dei non eletti, i membri del Consiglio rimasti in carica, entro trenta (30) giorni dal verificarsi dell’evento, convocano l’Assemblea degli associati che provvede alla elezione del membro mancante. Il membro o i membri così sostituiti restano in carica sino alla originaria scadenza del mandato.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo vengano a mancare, l’organo decade, e l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio entro 30 giorni dalla decadenza.
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